La principale preoccupazione dei Centri estetici, solitamente, è quella di essere pronti dal punto di vista commerciale o tecnico, tralasciando uno degli aspetti fondamentali: la conoscenza della normativa che regolamenta il nostro settore e che è sempre più restrittiva e severa.
Ad esempio, se hai inserito nel tuo Centro estetico un laser a diodo il tuo fornitore ti dovrebbe aver informato che dal 2011 è obbligatorio un corso di formazione secondo un programma ben definito dal D. Interm. 206/2015, e addirittura dal 2008 è necessario dominare la figura del Tecnico Sicurezza Laser.
Infatti tutti gli operatori del settore che utilizzano il laser a diodo per epilazione (classe 4) devono obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione adeguato e, quando ci sono dipendenti o nella società c’è almeno un socio lavoratore, devono nominare il T.S.L. (Tecnico Sicurezza Laser) all’interno della loro attività.
Questo è quanto previsto COME OBBLIGO dall’attuale normativa: scheda 21/A del D. Interm. 206/2015, dal D Leg. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.
Il T.S.L., nominato solo dopo un adeguato corso di formazione e conseguimento del relativo attestato a superamento di un esame, è la figura che, all’interno del Centro Estetico, ha una precisa responsabilità per conto del datore di lavoro, ossia “sorvegliare costantemente l’attuazione delle norme ai fini della sicurezza delle persone e dell’ambiente nell’impiego quotidiano“.
Il programma del corso di formazione “a norma” deve essere ben preciso e delineato, non è sufficiente un’informazione approssimativa (da parte di un venditore o di una collega ad esempio) per accelerare i tempi.
Essendo il laser a diodo una delle macchine potenzialmente più pericolose che l’estetista può utilizzare, la legge richiede che venga determinato il valore di esposizione e si prevengano i potenziali danni della radiazione laser ai tessuti biologici, in particolare a occhi e cute che sono esposti al rischio della radiazione diretta.
Inoltre la normativa prevede la valutazione dei rischi per l’ambiente, correlati e collaterali: elettrici, chimici, d’incendio, d’uso di agenti criogeni e materiali cancerogeni, da contaminazione atmosferica, da radiazione collaterale.
Un corso ben strutturato deve comprendere questi argomenti principali:
Il T.S.L. viene nominato dal datore di lavoro e non deve essere necessariamente un’estetista; quasi sempre è il titolare stesso che, oltre a quanto sopra indicato, deve gestire anche la mancata applicazione delle procedure di sicurezza.
Dubitate delle voci che circolano sul WEB che spesso sono poco attendibili o approssimative. L’unica autorevole fonte è la Legge e pertanto ti invito a fare riferimento esclusivamente alla scheda 21/A del D. M. 206/2015, dal D Lgs. 81/2008 e dalla Norma CEI 60825-1.
La durata del corso per T.S.L. dipende dal tipo di attività in cui il laser viene utilizzato, nel caso dei centri estetici, che non utilizzano laser medicali o industriali, 8 ore è il tempo minimo richiesto dalla normativa.
Quello che devi valutare oltre alla durata è anche il supporto successivo al corso. Considerato che si tratta di argomenti non propriamente in linea con gli aspetti professionali, può capitare infatti di essere in difficoltà nell’applicare la normativa. In questo caso, avere dei professionisti disponibili a rispondere ai tuoi dubbi potrebbe fare la differenza nella scelta del corso più adeguato.
La mancata applicazione delle norme può essere sanzionata con multe fino a 15000 euro o, in certi casi, perfino la reclusione.
Il calendario dei corsi è sempre fitto ed è accessibile a chiunque su questo stesso sito. I nostri corsi T.S.L. vengono svolti generalmente con cadenza mensile e sono rivolti esclusivamente ai centri estetici, poiché per i laser ad uso medico è obbligatorio un corso differente che non forniamo.
Puoi verificare le prossime date utili e prenotare il tuo corso T.S.L. cliccando QUI.
Se hai domande o dubbi scrivi qui sotto e saremo lieti di risponderti
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18 risposte
L’azienda da cui noleggiamo il laser ci ha parlato di una legge che uscirà nel 2020.
Riguarda questo?
Buongiorno Maddalena, grazie per la domanda.
Non riguarda questo, la legge che dovrebbe entrare in vigore l’anno prossimo (che in realtà è un regolamento europeo, il 745/2017), e che è in cantiere da diverso tempo, riguarda le apparecchiature estetiche, che dovranno essere conformi a dei parametri molto più restrittivi (dovranno superare dei test tecnici simili a quelle dei macchinari medicali).
Il T.S.L. è previsto da diversi anni a tutela tua, dei tuoi dipendenti e dei tuoi clienti.
Ogni centro estetico che offra il servizio di epilazione con macchinari di proprietà o a noleggio deve obbligatoriamente nominarlo.
Il mio fornitore mi ha detto che la settimana prossima passerà a farmi il corso direttamente al Centro. A questo punto mi chiedo se il corso che mi farà ha valore legale.
Buonasera Franco,
una cosa è essere informati sulla normativa ed un’altra essere formati come prevedono le varie disposizioni che abbiamo citato nell’articolo.
Mi rendo conto che c’è molta confusione in merito, e probabilmente il suo fornitore non ha ancora avuto modo di aggiornarsi, non è certo l’unico, c’è tanta mala informazione in merito.
Come Lei saprà, la legge non ammette ignoranza, e ognuno di noi è tenuto a conoscerla e rispettarla, non ci fanno sconti.
Affinché il corso sia valido ci sono alcuni requisiti da rispettare imprescindibili: la qualifica del formatore, il programma che è alquanto strutturato e l’esame che viene fatto durante il corso e protocollato in caso di eventuale verifica insieme a tutta la documentazione archiviata come previsto dalla normativa.
Per qualsiasi ulteriore informazione sono a sua disposizione.
Salve, ma se io il laser lo noleggio con operatore devo lo stesso fare questo corso? Non lo uso io ma una persona esterna
Buongiorno Mary,
il T.S.L. deve essere nominato, indipendentemente da chi sia l’utilizzatore del laser a diodo, in tutti i centri estetici che abbiano introdotto questa tecnologia.
Mi spiego meglio, se l’operatore esterno colpisce negli occhi una sua cliente sarà il titolare responsabile a tutti gli effetti, perché significa che non sono state adottate tutte le misure si sicurezza previste
Il T.S.L. è infatti la figura che vigila affinché tutto sia a posto e siano state prese tutte le precauzioni per eliminare danni o rischi di diversa natura.
Il D. Lgs. 81/2008 è legato alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, non alla singola tecnologia, per ulteriori approfondimenti la invito a consultare la nostra pagina sul CORSO TLS
Se ha altri dubbi i contatti tranquillamente
Buongiorno io fatto il corso laser e ad oggi noleggiamo la macchina stavo per effettuare il corso sulla Sicurezza laser eci hanno detto che bisogna avvalersi di un TSL ESTERNO .La mia domanda è io estetista posso fare il corso di TSL oppure deve essere diverso dalla figura dall’estetista? Grazie per la risposta buona giornata.
Buongiorno Simona,
il corso può farlo tranquillamente lei, non serve assolutamente un TSL esterno
Buongiorno, io ho cercato tra le leggi e le normative in vigore i riferimenti sia per l’obbligo effettivo e per il corso eventuale di formazione, ma non ci sono ne i requisiti del corso/docente per eseguire la formazione ne una legislazione che obbliga al famoso ASL/TSL.
Potreste elencarmele cortesemente?
Grazie mille
Buonasera Daniele,
La ringrazio per le domande.
Nella pagina in cui presentiamo il corso T.S.L. sul nostro sito elenchiamo i tre riferimenti normativi, per sua comodità glieli scrivo anche qui: il D.M. 206/2015, che nella scheda 21/B fa riferimento alla norma CEI 60825-1, la suddetta norma europea CEI 60825-1 che, nell’elencare le classi laser e le loro specifiche precisa che il laser in classe 4 necessita della nomina di figura preposta al controllo della sicurezza, e il D. Lgs 81/2008 (che riguarda prevalentemente, ma non esclusivamente, chi ha dipendenti).
Trattandosi di centri estetici, essi appartengono alla categoria di rischio basso, per cui sono sufficienti 8 ore di formazione.
Nessun centro estetico che utilizzi il laser a diodo per epilazione classe 4 è quindi esente dalla nomina del T.S.L..
Può trovare i requisiti dei docenti nel D.M. del 6 marzo 2013 (G.U. 65 del 18/07/2013) emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8 lettera m-bis del D.Lgs 81/2008
Questo per quanto riguarda i centri estetici, per i laser ad uso medicale il corso non è assolutamente il medesimo e non ce ne occupiamo.
Spero di essere stata esaustiva, se avesse ulteriori dubbi mi ricontatti.
Le auguro buon lavoro!
Buonasera Chiara,
il D.M. 206/2015 non specifica alcun corso formativo se non quello per l’utilizzo dello stesso macchinario effettuabile con il fornitore;
La norma CEI 60825-1 definisce i requisiti della macchina e la sua classificazione con la nota di definire da parte del costruttore alcuni chiarimenti per i rischi e le note per la valutazione e che l’Addetto Sicurezza Laser (ASL) per i laser CLASSE 4 (INDUSTRIALI o MEDICALI) addetto della valutazione, controllo e supervisione dei
rischi e delle apparecchiature come persona “competente” (cito: “Ad oggi non sono stati definiti specifici requisiti professionali per l’Addetto Sicurezza Laser” divulgazione Portale Agenti Fisici).
Il D. Lgs 81/2008 non specifica ne la figura in oggetto ne la sua formazione ma tratta la sicurezza sul luogo di lavoro riguardante i lavoratori e quindi la valutazione di tutti i rischi comprese le radiazioni ottiche ma nessun ASL.
Il D.M. del 6 marzo 2013 tratta in generale i requisiti formatori per la sicurezza e non in specifico quelli del docente per un argomento così “delicato” e complesso come i laser, valutazioni radiazioni ottiche etc.
Dato che questo argomento potrebbe diventare problematico (in quanto a detta di fornitori di apparecchiature ed ASL/USL è in vigore solo in due o tre regioni con legge regionale) speravo che ci fossero magari maggiori approfondimenti ma trovo solo informazioni indiziarie e nulla di fatto.
Grazie comunque
Le leggi regionali integrano ma non sostituiscono quelle nazionali.
Il D.M. 206/2015 indica espressamente, come norma di riferimento, la CEI 60825-1, la quale prescrive quanto le ho scritto nella risposta precedente, pertanto non ci si può esimere dalla nomina di una figura di controllo.
Se desidera ulteriori approfondimenti credo che possa esserle utile leggere quanto riportato a questo link https://www.testo-unico-sicurezza.com/scheda-tecnica-responsabili-sicurezza-laser.html
Per quanto riguarda il D.M. del 6 marzo 2013 resta riferimento finché non ci saranno ulteriori specifiche.
Mi auguro che abbia trovato le risposte che cercava.
Buonasera,
E’ possibile nominare un TLS esterno al centro estetico? Grazie
Buonasera,
normalmente viene preferita l’opzione di un TSL interno anche per una questione economica, poiché il corso TSL viene effettuato una sola volta, in genere da parte della titolare a cui segue un aggiornamento ogni 5 anni, ma nulla vieta la nomina di un TSL esterno
Salve, vorrei importare un macchinario per epilazione laser dalla Russia ma non ho idea come ca fatto la procedura di certificazione. Ha un mix di raggi e non so se è adatto ai centri estetici o di medicina estetica. Qual è l’iter e a chi mi rivolgo? Grazie!
Buongiorno, il laser per uso estetico deve avere le caratteristiche indicate nella scheda 21b del D.M. 206/2015.
Sono concesse più lunghezze d’onda purché rientrino nel range indicato (800-1200nm).
La certificazione deve essere rilasciata da un ente certificatore europeo (non necessariamente italiano) di cui trova l’elenco sul sito NANDO autorizzato al rilascio di conformità al nuovo regolamento 745/2017 (nello specifico a quanto riportato nell’allegato XVI), in vigore dal 26 maggio 2021.
Purtroppo sono ancora pochi gli enti disponibili e i tempi di rilascio sono estremamente lunghi.
Salve.
Se un centro estetico mette a disposizione periodicamente una propria cabina ad un libero professionista, che vi effettua trattamenti di epilazione mediante l’uso di una propria apparecchiatura laser di classe 4, il titolare di tale centro deve provvedere alla nomina dell’addetto alla sicurezza laser? Se si, può essere esercitata dallo stesso libero professionista? La relativa formazione può essere resa dalla ditta costruttrice dell’apparecchiatura laser in questione?
Grazie
Buongiorno Massimo,
la ringrazio per la domanda.
Analizziamo le due possibili situazioni.
1 – Il libero professionista opera all’interno del Centro in collaborazione con esso, ovverosia presta la sua opera emettendo fattura al titolare dell’attività, e quest’ultimo emette a sua volta la ricevuta ai propri clienti per i trattamenti eseguiti.
In questo caso il titolare del Centro estetico sarà responsabile di tutto ciò che avviene all’interno del proprio esercizio commerciale, provvedendo a tutti gli adempi previsti dalla normativa di settore (SCIA, tutela dei lavoratori, messa a norma dei locali, nomina del T.S.L. estetico, ecc).
2 (mi pare sia il suo caso) – La cabina viene affittata ad una figura esterna.
Sarà questa persona che dovrà farsi carico di tutte le responsabilità inerenti i trattamenti che esegue. In sostanza diventa un’attività separata da quella del locatore. In tal caso sarà l’affittuario a nominare il T.S.L..
Per finire, è sicuramente preferibile che il T.S.L. sia il responsabile estetico/operatore laser.
La formazione operatore, riservata esclusivamente ad operatori estetici (no tatuatori, nutrizionisti, receptionist, ecc), può sicuramente essere effettuata “dal costruttore o da altro ente competente … sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d‘uso) sia per gli aspetti “tecnici” dei trattamenti stessi”, come specificato nella scheda 21/b del D.M. 206/2015. È importante che vengano date tutte le informazioni ivi indicate e sia rilasciato un attestato/documento che attesti la formazione effettuata.
Il corso T.S.L. estetico invece richiede una tipologia di formazione ed una qualifica dei formatori più complessi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Pertanto, se il costruttore rispetta i requisiti richiesti può effettuarlo in proprio, oppure, come avviene spesso, lo demanda ad aziende esterne (noi stessi collaboriamo con diversi produttori/rivenditori di laser) altrimenti sarà cura del Centro estetico dove viene utilizzato il laser (acquistato o noleggiato non fa differenza) conseguire la qualifica tramite corso specifico o nominare un T.S.L. esterno, e redigere (o far redigere) il verbale di relazione tecnica che generalmente viene richiesto in fase ispettiva.
Spero di aver risposto esaustivamente alle sue domande. Qualora avesse ulteriori dubbi mi contatti tranquillamente al 393 8759594.