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Perchè è così importante il DVR (Documento di Valutazione del Rischio)?

Il Documento di Valutazione del Rischio è una relazione tecnica da aggiornare periodicamente che contiene rischi, misure di prevenzione ed interventi circa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

ATTENZIONE

Il materiale e le informazioni contenute nel presente articolo sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza, né costituiscono una relazione azienda-utente.

Si raccomanda, nella redazione del DVR, di farsi sempre assistere da un tecnico preposto che supervisioni e controfirmi il documento assumendosi la co-responsabilità delle informazioni in esso contenute.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni, anche nel caso tali errori o omissioni risultino da negligenza, caso fortuito o altra causa.

Cos'è il DVR?

Il D.V.R., Documento Valutazione dei Rischi, è un documento che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Nel DVR dovrà essere previsto un programma degli interventi che dovranno essere adottati per garantire i massimi standard di sicurezza dell’azienda.

Il DVR è una relazione tecnica che dovrà essere aggiornata periodicamente qualora vengano modificati i processi produttivi, avvengano infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Le aziende devono obbligatoriamente redigerlo, custodirlo e esibirlo agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica.

Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo (“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

Quali sono le aziende non obbligate alla sua tenuta?

Non sono obbligate a redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti e le imprese familiari che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile, ditte individuali, aziende con un solo socio lavoratore), eccetto le ss ed snc che devono sempre produrlo.

ATTENZIONE: dal 1 giugno 2013 l’obbligo è stato esteso a tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente oltre al datore di lavoro.

Questo fa sì che il DVR sia obbligatorio anche per le aziende in cui l’unico lavoratore sia:

  • Stagista;
  • Soggetto sottoposto a formazione;
  • Tirocinante;
  • Lavoratore a chiamata;
  • Socio lavoratore di azienda.

La copia originale del DVR firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

Quali sono le figure chiave previste dalla legge?

Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione
    dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori
    e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione
    dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

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A COSA SERVE E COME FUNZIONA

Il DVR è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.

Cosa deve contenere il DVR?

Ai sensi dell’art 28 il DVR redatto a conclusione della valutazione deve, in primo luogo, riportare data certa (sia della valutazione che del documento), e poi essere comprensivo dei seguenti contenuti obbligatori:

  • Relazione su tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute esistenti sul luogo lavoro;
  • Relazione sulle modalità di individuazione dei rischi;
  • Specificazione delle misure di prevenzione e protezione che si intende adottare;
  • Descrizione delle procedure da mettere in atto, con l’indicazione di chi deve occuparsene;
  • Individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi;
  • Individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi;
  • Individuazione delle mansioni richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • Valutazione relativa ai rischi per le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • Menzione e valutazione dello stress correlato al lavoro;
 
Ai sensi dell’art 28 il DVR redatto a conclusione della valutazione deve, in primo luogo, riportare data certa (sia della valutazione che del documento), e poi essere comprensivo dei seguenti contenuti obbligatori:
  • La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • Il D. Lgs.81/08 assegna al datore di lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza, distinguendo all’interno di questi tra obblighi proprio e indelegabili e obblighi delegabili, purché le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art. 16) e sempre restando in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate.

Il Datore di Lavoro

La figura del Datore di lavoro è centrale nel quadro normativo vigente.

E’ infatti responsabile di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza.

Ecco quali sono i doveri del Datore di Lavoro:

  • Obblighi di tutela verso i lavoratori nelle condizioni di lavoro normali e di emergenza;
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • Richiedere l’osservanza delle norme di sicurezza vigenti;
  • Adempiere agli obblighi di informazione formazione e addestramento dei lavoratori;
  • Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
  • Vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  • Far sì che soltanto i lavoratori ed egualmente formati addestrati accedano alle zone che li espongono al rischio grave e specifico;
  • Adottare le opportune misure in caso di emergenza;
  • Informare il più presto possibile lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato astenersi da chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave è immediato.
 

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • La valutazione di tutti i rischi e le eventuali conseguenze;
  • L’elaborazione del DVR.

 

Sanzioni per il Datore di Lavoro

È importante ricordare che la mancata, incompleta o non conforme alle indicazioni degli artt. 28 e 29 elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è punito con un’ammenda da € 2.000 a € 15.000. Inoltre:

  • Ammenda da un minimo di € 2.000 fino ad un massimo di € 15.000, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina del RSPP;
  • Modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

I Lavoratori

Anche i Lavoratori hanno i loro Doveri legali e rappresentano parte integrante della strategia di riduzione del rischio aziendale.

Doveri e Diritti dei Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Per il lavoratore è un diritto verificare l’effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza ottenere adeguate informazioni ricevere un’adeguata formazione.

Sanzioni per i Lavoratori

L’inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei lavoratori può comportare:

  • Sanzioni disciplinari;
  • Richiamo orale;
  • Richiamo scritto;
  • Multa fino al licenziamento;
  • Ammende da € 200 a € 600;
  • L’arresto fino a un mese.
 

Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica.

Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente.

È bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare.

Chi deve firmare il DVR?

La firma più importante da apporre sul DVR è quella del Datore di Lavoro, tuttavia per attestare l’avvenuta collaborazione con RSPP, MC e ASL è raccomandabile che nel documento siano presenti anche le firme di questi ultimi.

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