Il nuovo decreto legge n. 127/2021, estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza.
Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni».
Pertanto, in base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass.
Tali modalità operative devono avere per oggetto l’organizzazione delle verifiche, che potranno avvenire anche a campione, ma è preferibile che siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Compiti che i datori di lavoro devono svolgere per adempiere alla normativa in materia di green pass:
2. Informativa al delegato: da consegnare e farsi firmare una copia per ricevuta.
3. registro procedura di verifica: sul quale annotare le attività di controllo svolte, indicando in modo particolare:
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