Sul sito salute.gov, fonte ufficiale italiana di riferimento, i termini “farmaco”, “medicinale”e “prodotto medicinale” sono stati usati nel corso degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, impiegato anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore. Si intende per medicinale:
I medicinali non hanno limitazioni in merito alla sede di applicazione e alla forma di somministrazione.
Possono distinguersi in:
– formule magistrali se preparati in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
– formule officinali se preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea o della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia.
Sono inoltre classificati in:
OTC (Over The Counter): farmaci da banco o automedicazione
OP (con Obbligo di Prescrizione): dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica
SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): dispensabili dal farmacista.
L’immissione in commercio di ogni medicinale di origine industriale deve essere autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dall’Agenzia Europea per i medicinali (EMEA).
La Legge sull’Estetica (L. 1/90), la normativa di riferimento per il settore e definisce senza lasciare adito ad alcun dubbio, cosa e come un’estetista deve esercitare la professione.
Nello specifico vediamo cosa dice l’articolo 1
art. 1. 1 . l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
1.2 . tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713
1. 3 . sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Negli ultimi anni vengono immessi in commercio nel settore estetico molti prodotti che non sono assolutamente cosmetici ma medicinali.
Purtroppo, molte estetiste li utilizzano convinte di poterlo fare, ignorando, o peggio ancora, senza darsi pensiero che stanno commettendo un gravissimo illecito.
Il fatto che molte colleghe utilizzino un farmaco o che le aziende venditrici le rassicurino che non ci saranno problemi, pare legittimarle a fare altrettanto, ma non è così.
Utilizzare in estetica un prodotto che ha finalità terapeutiche (tale è appunto il farmaco) è reato penale.
L’articolo 340 del c.p. dice chiaramente:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”
Per essere più chiari, i prodotti più comunemente utilizzati sono: anestetici locali, farmaci ad azione antiinfiammatoria e/o antibatterica e filler.
A questo si aggiunge poi l’uso di macchinari elettromedicali, ma ne parleremo in altro articolo dedicato.
Quindi fai attenzione: se sei estetista ricordati che non puoi utilizzare né veicolare farmaci!
Spesso usati erroneamente come sinonimi, sono invece due cose diverse.
Il principio attivo è la componente biochimica farmacologicamente attiva da cui dipende la sua azione curativa, il medicinale vero e proprio.
Sperimentazione, commercializzazione e modo d’uso sono definiti dall’Agenzia Italiana del Farmaco.
La sostanza funzionale (di origine vegetale, animale, minerale o sintetica) è quell’ingrediente che garantisce una funzione specifica (protezione, idratazione, nutrizione, filtro…) ad una certa formulazione per migliorare la superficie su cui viene applicato. Non ha proprietà terapeutiche.
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2 risposte
Articolo molto interessante. ma allora una domanda: tutti quei prodotti che stanno pubblicizzando da usare con macchinari e che sono dei filler, allora non li possiamo usare? Dicono che sono innocui!
Buongiorno Luisa, la tua domanda è molto interessante perché mi dà occasione di chiarire ancora una volta questo argomento
Dobbiamo distinguere tra “effetto filler” e “filler”
Nel primo caso sono semplici cosmetici che utilizzando alcune sostanze funzionali riescono ad ottenere un temporaneo effetto tensore
Se invece parliamo di veri e propri filler sono vietati all’estetista in quanto farmaci a tutti gli effetti.
Come sempre faccio riferimento a fonti istituzionali, credo non ci sia risposta più affidabile di quella del Ministero della salute, che ribadisce diverse volte il concetto.
Cito testualmente:
I “fillers” – sono dispositivi medici regolati in via generale dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal D. Lgs. 37/2010 (attuazione della Direttiva 93/42/EC e successive modifiche ed integrazioni), che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo medico deve possedere. I fillers, pertanto, sono dispositivi medici disciplinati in modo omogeneo all’interno dell’Unione europea.
omissis
I fillers sono dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico in quanto sono iniettati e, in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, sono classificati in:
fillers permanenti, che non vengono riassorbiti, classe di rischio IIb;
fillers riassorbibili o principalmente riassorbibili, classe di rischio III.
Essi appartengono quindi alle classi di rischio più alte dei dispositivi, per le quali è previsto che l’Organismo Notificato valuti con particolare attenzione la progettazione (con specifico riferimento ai dati clinici che dimostrano la loro efficacia e sicurezza) e la produzione.
I dispositivi medici, e quindi anche i filler, una volta ottenuta la certificazione possono essere commercializzati sul territorio italiano solo dopo la registrazione da parte del fabbricante nella apposita Banca dati dei dispositivi medici istituita presso il Ministero della Salute. Nella Banca dati sono presenti informazioni di natura tecnica e amministrativa relativa a ciascun dispositivo.
QUI trovi il testo completo.
In sostanza: occhio all’etichetta!
E per quanto riguarda i macchinari verifica sempre la certificazione di corredo, ricordando che i dispositivi medici, lo dice la loro stessa definizione, sono ad uso esclusivamente del medico!